Informativa sulla privacy:
I suoi dati personali saranno trattati nel rispetto di quanto prescritto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").
I dati personali vengono trattati nell'ambito delle finalita' connesse alla gestione dei rapporti con la nostra clientela ed allo sviluppo della nostra attivita'.
I suoi dati personali non saranno utilizzati ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva, a meno che non lo chiediate voi stessi.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - LEGISLAZIONE:
Acquariopoli segue, nell'ambito del trattamento dei dati, quanto stabilito dalla LEGGE del 31 DICEMBRE 1996 N. 675
Art. 9 - Modalita' di raccolta e requisiti dei dati personali
I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
trattati in modo lecito e secondo correttezza;
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi; esatti e, se necessario, aggiornati;
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita' per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
Art. 10 - Informazioni rese al momento della raccolta
L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati oralmente o per iscritto circa:
le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati i dati;
la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
i diritti di cui all'articolo 13;
il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile.
L'informativa di cui al comma 1 puo' non comprendere gli elementi gia' noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza puo' ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalita' di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).
Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 e' data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
La medesima disposizione non si applica, altresi', quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Sezione II - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati Art. 11 - Consenso Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici e' ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
Il consenso puo' riguardare l'intero trattamento ovvero una o piu' operazioni dello stesso.
Il consenso e' validamente prestato solo se e' espresso liberamente, e in forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 10.
Art. 12 - Casi di esclusione del consenso
Il consenso non e' richiesto quando il trattamento:
riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
e' necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale e' parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo legale;
riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;
e' finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e si tratta di dati anonimi;
e' effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita'.
In tale caso, si applica il codice di deontologia di cui all'articolo 25; riguarda dati relativi allo svolgimento di attivita' economiche raccolti anche ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; e' necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non puo' prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di volere; e' necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Art. 13 - Diritti dell'interessato
In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo: la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonche' della logica e delle finalita' su cui si basa il trattamento;la richiesta puo' essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta;
di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilita' di esercitare gratuitamente tale diritto.
Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), puo' essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalita' ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato puo' conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
Art. 14 - Limiti all'esercizio dei diritti
I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti di dati personali raccolti: in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;
in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;
da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalita' inerenti la politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari nonche' la tutela della loro stabilita';
ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla medesima lettera h).
Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo 32, commi 6 e 7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone l'attuazione.
Sezione III - Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilita' dei dati e risarcimento del danno
Art. 15 - Sicurezza dei dati
I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta.
Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.
Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalita' di cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza maturata.
Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati
In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il titolare deve notificare preventivamente al Garante la loro destinazione.
I dati possono essere: distrutti; ceduti ad altro titolare, purche' destinati ad un trattamento per finalita' analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti; conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali e' nulla ed e' punita ai sensi dell'articolo 39, comma 1.
Art. 17 - Limiti all'utilizzabilita' di dati personali
Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano puo' essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalita' dell'interessato.
L'interessato puo' opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), salvo che la decisione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla legge.
Art. 18 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali e' tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
Sezione IV - Comunicazione e diffusione dei dati Art. 19 - Incaricati del trattamento
Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorita'.
Art. 20 - Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati
La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse: con il consenso espresso dell'interessato; se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalita' che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilita' e pubblicita'; in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita'.
Restano fermi i limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialita' dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.
Si applica inoltre il codice di deontologia di cui all'articolo 25; se i dati sono relativi allo svolgimento di attivita' economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non puo' prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di volere; limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell'ambito dei gruppi bancari di cui all'articolo 60 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1. settembre 1993, n. 385, nonche' tra societa' controllate e societa' collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, i cui trattamenti con finalita' correlate sono stati notificati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalita' per le quali i dati sono stati raccolti. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le disposizioni dell'articolo 27.
Art. 21 - Divieto di comunicazione e diffusione
Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per finalita' diverse da quelle indicate nella notificazione di cui all'articolo 7. Sono altresi' vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e). Il Garante puo' vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettivita'. Contro il divieto puo' essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse: qualora siano necessarie per finalita' di ricerca scientifica o di statistica e si tratti di dati anonimi; quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), d) ed e), per finalita' di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
I suoi dati personali saranno trattati nel rispetto di quanto prescritto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").
I dati personali vengono trattati nell'ambito delle finalita' connesse alla gestione dei rapporti con la nostra clientela ed allo sviluppo della nostra attivita'.
I suoi dati personali non saranno utilizzati ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva, a meno che non lo chiediate voi stessi.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - LEGISLAZIONE:
Acquariopoli segue, nell'ambito del trattamento dei dati, quanto stabilito dalla LEGGE del 31 DICEMBRE 1996 N. 675
Art. 9 - Modalita' di raccolta e requisiti dei dati personali
I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
trattati in modo lecito e secondo correttezza;
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi; esatti e, se necessario, aggiornati;
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita' per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
Art. 10 - Informazioni rese al momento della raccolta
L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati oralmente o per iscritto circa:
le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati i dati;
la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
i diritti di cui all'articolo 13;
il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile.
L'informativa di cui al comma 1 puo' non comprendere gli elementi gia' noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza puo' ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalita' di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).
Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 e' data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
La medesima disposizione non si applica, altresi', quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Sezione II - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati Art. 11 - Consenso Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici e' ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
Il consenso puo' riguardare l'intero trattamento ovvero una o piu' operazioni dello stesso.
Il consenso e' validamente prestato solo se e' espresso liberamente, e in forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 10.
Art. 12 - Casi di esclusione del consenso
Il consenso non e' richiesto quando il trattamento:
riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
e' necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale e' parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo legale;
riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;
e' finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e si tratta di dati anonimi;
e' effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita'.
In tale caso, si applica il codice di deontologia di cui all'articolo 25; riguarda dati relativi allo svolgimento di attivita' economiche raccolti anche ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; e' necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non puo' prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di volere; e' necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Art. 13 - Diritti dell'interessato
In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo: la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonche' della logica e delle finalita' su cui si basa il trattamento;la richiesta puo' essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta;
di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilita' di esercitare gratuitamente tale diritto.
Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), puo' essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalita' ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato puo' conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
Art. 14 - Limiti all'esercizio dei diritti
I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti di dati personali raccolti: in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;
in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;
da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalita' inerenti la politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari nonche' la tutela della loro stabilita';
ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla medesima lettera h).
Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo 32, commi 6 e 7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone l'attuazione.
Sezione III - Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilita' dei dati e risarcimento del danno
Art. 15 - Sicurezza dei dati
I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta.
Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.
Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalita' di cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza maturata.
Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati
In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il titolare deve notificare preventivamente al Garante la loro destinazione.
I dati possono essere: distrutti; ceduti ad altro titolare, purche' destinati ad un trattamento per finalita' analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti; conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali e' nulla ed e' punita ai sensi dell'articolo 39, comma 1.
Art. 17 - Limiti all'utilizzabilita' di dati personali
Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano puo' essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalita' dell'interessato.
L'interessato puo' opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), salvo che la decisione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla legge.
Art. 18 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali e' tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
Sezione IV - Comunicazione e diffusione dei dati Art. 19 - Incaricati del trattamento
Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorita'.
Art. 20 - Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati
La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse: con il consenso espresso dell'interessato; se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalita' che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilita' e pubblicita'; in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita'.
Restano fermi i limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialita' dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.
Si applica inoltre il codice di deontologia di cui all'articolo 25; se i dati sono relativi allo svolgimento di attivita' economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non puo' prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di volere; limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell'ambito dei gruppi bancari di cui all'articolo 60 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1. settembre 1993, n. 385, nonche' tra societa' controllate e societa' collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, i cui trattamenti con finalita' correlate sono stati notificati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalita' per le quali i dati sono stati raccolti. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le disposizioni dell'articolo 27.
Art. 21 - Divieto di comunicazione e diffusione
Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per finalita' diverse da quelle indicate nella notificazione di cui all'articolo 7. Sono altresi' vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e). Il Garante puo' vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettivita'. Contro il divieto puo' essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse: qualora siano necessarie per finalita' di ricerca scientifica o di statistica e si tratti di dati anonimi; quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), d) ed e), per finalita' di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.